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D.L. 11/06/1998 n. 180

Art. 7 - Tutela dei territori montani e attività agroforestali. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comminutà montane possono avviare nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici programmi di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento, i criteri generali per la predisposizione di specifici progetti agroforestali, nonché le procedure per la presentazione e l'approvazione degli stessi sulla base di parametri tecnico-economici oggettivi. La predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente ai giovani di età inferiore ai 40 anni, associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997 n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono ostituite dalle s azioni organiche in agricoltura di 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104". Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettiva-produttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma1.

Art. 8 - Disposizioni finanziarie. Per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni e le province autonome è effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Per attività prevista dall'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessivamente a lire 280.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997 n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3 giugno 1998, nonché per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. "piani di disinquinamento" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazio- ne di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997 n. 450. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire

1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonché per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi è destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storicoartistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'ar- ticolo 4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi è assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordiamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella n Gazzetta Ufficiale n. 235 d venti urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede mediante ridu- zione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille per l'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi ell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222 d ato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9 - Entrata in vigore. esente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà pre- e. Stato, sarà inserito nella Raccolta bblica italiana. E' fatto obbligo a chiun- e spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1998 nte del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione: Mancino Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile:

 

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